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Reclami

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GESTIONE RECLAMI

Informazioni sugli Strumenti di tutela del Contraente.

Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 Maggio 2008 (modificato e integrato dal Provvedimento Ivass n. 30 del 24/03/2015 e dal Provvedimento Ivass n. 46 del 3/05/2016) gli Intermediari riportano nella dichiarazione conforme all’allegato 4, nel proprio sito internet (ove esistente) e nei locali dove è svolta l’attività di intermediazione in posizione visibile al pubblico le informazioni concernenti la Gestione dei Reclami inclusa la modalità di presentazione dei reclami all’Impresa o all’Intermediario:

 

A) come previsto dal Regolamento Isvap n. 24 del 19/05/2008 si rende noto che è facoltà per il contraente, fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:

1. all’intermediario: Bianchi Assicurazioni Srl

Via Cerveteri n.38

04100 Latina

bianchiassicsrllt@legalmail.it

 

2. all’impresa preponente, secondo le modalità di seguito elencate, compilando in tutte le sue parti, l’apposito modulo scaricabile dalla sezione Reclami del sito della stessa e comunque indicando sempre:

 i propri dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio),

 il numero di polizza,

 il recapito telefonico al quale il cliente desidera essere contattato,

 una descrizione chiara del prodotto fornito dalla compagnia e dei motivi per i quali si presenta il reclamo ed eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetti di contestazione.

Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può scrivere all’ IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42133206 oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it).

Tali reclami dovranno essere completi di:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

d) copia degli eventuali reclami già presentati all’impresa di assicurazione e/o all’intermediario interessati e dell’eventuale riscontro fornito dai medesimi;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modello facsimile da utilizzare per i reclami è disponibile al seguente indirizzo:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.

 

Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità di Vigilanza, come sopra indicato, o di utilizzare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

– la conciliazione paritetica: in caso di controversia relativa ad un sinistro r.c. auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA);

– la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010, attraverso la presentazione di una domanda all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli;

– la convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014, la quale si applica per esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato;

– l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del contratto di assicurazione o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;- l’Arbitro per le controversie finanziarie, istituito presso la CONSOB e competente per le questioni attinenti la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nel collocamento di prodotti assicurativi finanziari che comportino richieste di somme di denaro fino a 500.000 euro. Sono escluse dall’ambito di cognizione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non hanno natura patrimoniale e che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza. Il ricorso può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

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